Utilizzabilità a fini disciplinari delle informazioni raccolte mediante Telepass installati su auto aziendali

20 Giugno 2024

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15391/2024 si è pronunciata sul caso dell’impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato utilizzando i dati acquisiti per mezzo del sistema informatico per l’espletamento della prestazione lavorativa, nonché i riscontri dei pedaggi autostradali forniti dal sistema telepass installato sul mezzo aziendale affidato, che avevano rilevato una serie di mancanze.

In tema di cd. controlli difensivi, sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito e sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto.

Spetta al datore di lavoro l’onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l’hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post, sia perché solo il predetto sospetto consente l’azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4 st. lav., sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex art. 5 l. n. 604 del 1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento.

Il Telepass, se installato su auto aziendali destinate allo svolgimento di specifici servizi, si deve considerare uno strumento direttamente funzionale all’efficienza della singola prestazione, rientrando nell’ambito applicativo del comma 2 dell’art. 4 L. n. 300/1970.

Le informazioni raccolte sono “utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” (e quindi anche, ma non soltanto, ai fini disciplinari) solo “a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”, oltre che “nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

Infine, a fronte di quanto specificamente previsto dal comma 3 dell’art. 4 L. n. 300/1970, è irrilevante la consapevolezza del dipendente sulla presenza dell’apparato Telepass sull’autovettura e sulle corrette modalità di uso dello stesso, essendo necessaria invece tale precipua informativa al lavoratore, che nel caso di specie non è stata fornita determinando l’illegittimità del recesso.

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