Sollevata questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale da parte del TAR Lazio
Il TAR Lazio, con ordinanza dd. 14/02/2022, ha ritenuto di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, “l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie”.
La sollevazione della questione di legittimità costituzionale impone al Collegio giudicante di garantire alla ricorrente l’effettività della tutela, che verrebbe altrimenti compromessa dalla necessaria sospensione del processo. Viene infatti rilevato come la preclusione assoluta dell’esercizio della professione di psicologo, imposta dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale, integra un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile all’avviamento dell’attività professionale intrapresa, consistente nella perdita della clientela e delle relazioni professionali nonché nell’impossibilità di rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie.
In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, ne consegue l’accoglimento della domanda cautelare e la parziale sospensione del provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione, nella parte in cui non limita la sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione di psicologa alle prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale limitazione della sospensione nell’Albo professionale degli Psicologi.