Licenziamento disciplinare: è facoltà del giudice sussumere la condotta addebitata al lavoratore nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l’illecito con sanzione conservativa
Sul sito della Rivista Labor, in data 04/04/2024 è stato pubblicato il commento dell’avv. Alberto Tarlao in merito alla sentenza n. 95/2024 della Suprema Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione riafferma che in caso di licenziamento illegittimo, al fine di selezionare la tutela applicabile, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore ed accertata giudizialmente nella previsione del contratto collettivo che, con clausola generale ed elastica, punisce l’illecito con sanzione conservativa.