L’obbligazione contributiva del datore di lavoro sussiste anche in caso di rinuncia del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso
Secondo Cass. Sez. Lav. ord. 12932/2021 per il dipendente il diritto a ricevere l’indennità sostitutiva del preavviso sorge nel momento in cui il licenziamento acquista efficacia: l’eventuale successiva rinuncia da parte del lavoratore a tale indennità non ha alcun effetto sull’obbligazione pubblicistica, preesistente alla rinuncia e ad essa differente in quanto proveniente dal lavoratore, soggetto diverso dal titolare dell’obbligazione medesima (l’INPS).
L’estraneità della transazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore rispetto al rapporto contributivo discende dal principio per cui alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l’espressione usata dalla legge n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la
retribuzione imponibile (“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro”) va intesa nel senso di tutto ciò che ha diritto di ricevere.
Il rapporto assicurativo e l’obbligazione contributiva ad esso connesso sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi, nei confronti del lavoratore, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr. anche Cass. n. 15411/2020).