Legittimo il licenziamento del lavoratore che pubblica su Facebook affermazioni diffamatorie nei confronti del datore di lavoro
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12142/2024, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente veniva licenziato che aveva diffuso tramite il social network “Facebook” affermazioni diffamatorie nei confronti del datore di lavoro e dei vertici aziendali, attribuendo loro comportamenti apertamente disonorevoli ed infamanti con un post idoneo a qualificare in modo offensivo e dispregiativo l’azienda e altamente lesivo dell’immagine della stessa.
Nel corso dell’istruttoria emergeva che il post su Facebook era stato pubblicato per un breve periodo e poi cancellato e comunque reso visibile solo alla cerchia degli “amici” del ricorrente, ma ampiamente diffuso mediante “screenshot” dello stesso contro la volontà del dipendente.
La Suprema Corte ricorda come in tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su Facebook di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone.
In effetti, un post o messaggio, una volta immesso sul web, anche su un social ad accesso circoscritto, può sempre sfuggire al controllo del suo autore per essere veicolato e rimbalzato verso un pubblico indeterminato, tanto che l’immissione di un “post” di contenuto denigratorio è stato ritenuto più volte idoneo ad integrare gli estremi della diffamazione.