Lavoro agile: attenzione alle semplificazioni istruzioni pratiche a tutela delle aziende
Negli ultimi dPCM, in attuazione al d.l.n.6/2020, si estende all’intero territorio nazionale la possibilità di accedere in forma semplificata al #lavoroagile (#smartworking). Le aziende avranno facoltà di consentire al dipendente la libertà di svolgere ovunque parte della prestazione lavorativa (nel rispetto dei limiti legali e contrattuali di durata massima dell’#orario di lavoro). Quantomeno fino alla fine di luglio, le aziende potranno utilizzare la modalità di lavoro agile anche in assenza di accordo scritto con il dipendente
• effettuando, entro il giorno antecedente a quello di effettivo inizio del lavoro agile, la comunicazione telematica obbligatoria semplificata prevista sul sito del Ministero del Lavoro https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking
• compilando e allegando alla comunicazione telematica obbligatoria l’informativa sulla salute e sicurezza, scaricabile in formato editabile dal sito INAIL https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e- scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html
Viene temporaneamente meno l’obbligo di concordare per iscritto con il lavoratore modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell’esercizio del #poteredirettivo, strumenti utilizzati dal lavoratore, tempi di #riposo e misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la #disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro – art.19 legge n.81/2017- condotte che potrebbero dar luogo a sanzioni disciplinari -art.21 l.n.81/2017.
La #semplificazione interessa anche gli #obblighinformativi “almeno annuali” sui “rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione” agile del lavoro (art.22 l. n.81/2017).
Resta escluse dalle norme d’urgenza la disciplina sulle misure da adottare rispetto alla gestione dei dati personali del lavoratore agile (d.lgs.n.196/2003 e s.m.i. e GDPR) e sul suo controllo a distanza (art.4 l.n.300/1970).
La semplificazione parziale e la mancata modifica ai profili di responsabilità che ricadono sulle aziende impongono dunque la massima attenzione a tutela delle aziende.
Ricordiamo che il datore di lavoro resta comunque obbligato a garantire la salute e sicurezza del lavoratore agile: il lavoratore agile è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione (TU in tema di salute e sicurezza d. lgs. n.81/2008).
Il datore di lavoro resta pesantemente limitato nel controllo dell’attività lavorativa resa agilmente da remoto con i limiti del divieto di monitoraggio continuo (art.4, l. n.300/1970).
Il datore di lavoro resta vincolato al rispetto del Reg. UE n.2016/679 quanto al trattamento di tutte le informazioni attinenti allo svolgimento dell’attività lavorativa resa da remoto con precisi obblighi non solo informativi.
Potenziando le attività da remoto diventerà inoltre sempre più centrale l’esigenza di tutelare adeguatamente il patrimonio di dati aziendali (Codice della proprietà industriale d. lgs. n.30/2005).
Il consiglio è dunque quello di affrontare interdisciplinarmente, sfruttando la semplificazione ma senza rinunciare a un’attenta revisione di procedure, misure di sicurezza aziendali, definendo puntualmente l’organizzazione del lavoro agile.