La decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro
Con la sentenza n. 26246 del 06/09/2022, la Cassazione afferma che, a seguito delle riforme apportate dalla Legge Fornero e dal Jobs Act, il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale dei diritti di credito decorre, non più in costanza di rapporto di lavoro, ma soltanto dal momento della cessazione dello stesso.
Nel caso di specie alcune lavoratrici, al termine del rapporto intercorso con la società, ricorrevano al fine di ottenere il pagamento di alcune differenze retributive.
Deve dunque essere verificato quale sia il regime attuale di stabilità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, considerato il superamento della esclusività della tutela reintegratoria dell’originario testo dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che garantiva la stabilità con la rimozione degli effetti di un’illegittima risoluzione del rapporto.
La Cassazione rileva che le modifiche apportate dalla riforma Fornero e dal Jobs Act hanno fatto venir meno la stabilità, avendo determinato il passaggio ad un’applicazione selettiva delle tutele in caso di licenziamento.
Ne consegue che la prescrizione deve decorrere, in corso di rapporto, esclusivamente nel caso in cui la reintegrazione sia prevista quale unica sanzione contro ogni illegittima risoluzione del rapporto, come accade per i lavoratori pubblici e come accadeva anche per quelli privati nel vigore del testo dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, anteriore alla Riforma Fornero.
In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge Fornero e del Jobs Act, sia assistito da un regime di stabilità.
La Suprema Corte enuclea quindi il seguente principio di diritto:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.