Interpello n.1/2023 Ministero del lavoro: i diritti sindacali dei lavoratori somministrati
Con l’ interpello n. 1/2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati.
Il rapporto di somministrazione presenta una struttura trilaterale che coinvolge tre soggetti (agenzia di somministrazione; lavoratore somministrato e impresa utilizzatrice) legati da due distinti rapporti contrattuali: il contratto di somministrazione, con il quale si instaura un rapporto di natura commerciale tra agenzia di somministrazione e utilizzatore, e il contratto di lavoro individuale tra lavoratore somministrato e agenzia.
Da questa struttura deriva una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in cui l’agenzia risulta formalmente datore di lavoro del lavoratore somministrato, anche se la prestazione lavorativa durante la missione viene svolta nell’ interesse dell’utilizzatore e sotto il controllo e la direzione dello stesso.
Tenuto conto della peculiare natura del contratto di somministrazione e considerata l’esigenza di garantire parità di trattamento in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione tra lavoratori somministrati e non, l’Interpello precisa che il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è in prima istanza quello applicato dall’ agenzia di somministrazione.
Tuttavia è necessario che, per il periodo di durata della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalla previsione del CCNL applicato dall’utilizzatore.
Tali conclusioni devono ritenersi valide anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali si dispone che trovino applicazione, in primo luogo, i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori con diritto del lavoratore somministrato ad esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Anche in questo caso, dunque, si dovrà far riferimento, in prima istanza, al contratto collettivo di lavoro applicato dall’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, consentendo inoltre al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo ove concretamente è inserito tutti i diritti sindacali allo stesso riconosciuti dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la concreta effettività di tali diritti in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l’utilizzatore.