Integra il reato di caporalato costringere i lavoratori part-time a rendere la prestazione lavorativa a tempo pieno
La sentenza della Corte di Cassazione n. 24388/2022 è relativa al caso di alcuni lavoratori che, fin dal momento dell’assunzione, venivano informati che avrebbero dovuto lavorare per un numero di ore superiore a quello previsto nella contrattazione collettiva, senza percepire straordinari.
Successivamente, i dipendenti subivano una modifica unilaterale del contratto di lavoro, passando da un contratto subordinato a tempo pieno ad uno a tempo parziale.
Nonostante la formale modifica del contratto, i dipendenti continuavano a lavorare per un numero di ore corrispondenti al contratto a tempo pieno, percependo la retribuzione prevista dal C.C.N.L. relativa ai contratti part-time, lavorando fino a 48 ore settimanali in alta stagione.
Veniva altresì accertato che i lavoratori non usufruivano delle ferie né dei giorni di assenza, riposo e permesso previsti dalla contrattazione collettiva.
Il tutto avveniva in un contesto territoriale privo di possibili reali alternative di lavoro.
La condotta della società datrice di lavoro risulta quindi integrare, ad avviso della Suprema Corte, i presupposti dell’art. 603-bis c.p., “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, il c.d. caporalato.
Sono stati ravvisati i requisiti dell’utilizzo di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno, inteso come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
Il reato è istantaneo e con effetto permanente: la norma penale incrimina non solo l’assunzione in sé, ma anche la condotta, protratta nel tempo, consistente nella utilizzazione del lavoratore.
Di conseguenza, il comportamento del datore di lavoro è rilevante penalmente a partire dal momento in cui il lavoratore viene assunto e per tutto il tempo in cui il rapporto di lavoro continua in regime di sfruttamento.