Reato di intermediazione illecita e prestazioni intellettuali

23 Dicembre 2024

La Suprema Corte di Cassazione sez. Penale, con la pronuncia n. 43662/2024, è intervenuta sul caso di una  società cooperativa che sottoponeva i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno nonché li costringeva a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati con minaccia consistita nel prospettarne la mancata riassunzione in occasione di successivi rinnovi contrattuali.

L’art. 603-bis c.p. è stato introdotto quale risposta al sempre più allarmante fenomeno del caporalato agricolo ed è il dato testuale, ad avviso della Suprema Corte, a precludere l’applicazione della norma a categorie di lavoro che avvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavori manuali, siano essi in ambito agricolo o artigianale o industriale.

La norma infatti si riferisce al reclutamento o all’utilizzazione di “manodopera”, termine semanticamente legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro privo di qualificazione.

Tutto ciò è estraneo al lavoro intellettuale, tanto se esercitato in forma subordinata che nella libera professione, poiché l’intelletto ed il suo uso costituiscono elemento identitario ed individualizzante che non può essere svilito, disperdendolo nella categoria generica della manodopera.

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