Diritto di accesso del dipendente ai dati personali contenuti nel proprio fascicolo personale
Una dipendente richiedeva al datore di lavoro l’accesso ai dati personali contenuti nel proprio fascicolo personale e nel dettaglio tutte le informazioni aventi ad oggetto i fatti e i comportamenti confluiti nella sanzione disciplinare che le era stata inflitta.
Il datore di lavoro riscontrava l’istanza formulata fornendo informazioni non complete con riferimento al procedimento disciplinare a carico della dipendente ritenendo di consentirle con tale documentazione di conoscere le motivazioni all’origine del procedimento e delle valutazioni condotte.
La dipendente si rivolgeva all’Autorità Garante che accertava che il datore di lavoro aveva fornito un riscontro parziale in quanto successivamente produceva ulteriore documentazione contenuta nel fascicolo personale della lavoratrice, che costituiva parte integrante degli atti sottesi al procedimento disciplinare.
Il datore di lavoro motivava la mancata iniziale ostensione di tale documentazione per le implicazioni che ne sarebbero derivate al diritto di difesa e alla tutela della riservatezza di un terzo, ma senza aver precisato detti motivi alla lavoratrice.
In merito al diritto d’accesso ai dati personali, non risulta la necessità per gli interessati di indicare un motivo per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né il titolare del trattamento può chiedere i motivi della richiesta.
Al titolare del trattamento, nell’ambito del principio di accountability, è attribuito il compito di individuare la forma più completa e soddisfacente con cui riscontrare le istanze di accesso ai dati personali.
Rispetto al caso in esame, si osserva come la consegna della documentazione contenente i dati personali della reclamante sottesa al procedimento disciplinare costituiva l’unica modalità idonea a consentire l’accesso secondo i principi di correttezza e trasparenza.
La società datrice di lavoro veniva pertanto sanzionata nella misura di 20.000 euro da parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.