Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nuove regole riguardo uso di dispositivi e servizi elettronici
Il 14 luglio 2023 è entrato in vigore il DPR n. 81 del 13 giugno 2023, ossia il nuovo “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, che in parte modifica il vecchio Codice, normato dal DPR n. 62 del 16 aprile 2013.
Le principali modifiche previste puntano ad aggiornare le precedenti previsioni e renderlo maggiormente in linea con il crescente fenomeno della digitalizzazione del lavoro e con l’introduzione di misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e in particolare dei social media.
Si precisa che l’utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa e che l’utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore.
Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati e ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
Interessante la previsione secondo la quale al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
Ancora, è vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione.
Quanto all’utilizzo dei propri account di social media, al dipendente pubblico viene imposto di utilizzare ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.
In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
La novità più rilevante è che le amministrazioni si possono dotare di una “social media policy” per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo.