Assenze dovute ad esigenze di cura minori e disabili : licenziamenti temporaneamente vietati nel decreto curaItalia
Nel decreto #curaItalia accanto alla moratoria di 60gg per i #licenziamenticollettivi e i #licenziamentindividuali intimati per #gmo #giustificatomotivoggettivo ai sensi dell’art.3, l.n.604/1966 (art.46 d.l. m.18/2020) sono previste #tutelespeciali che contemplano il #divietolicenziamento per chi è costretto ad assentarsi per ragioni di cura
1) #genitoridipendenti #settoreprivato #settorepubblico #figli12_16 godono di un #dirittoallaconservazioneposto nonché un #dirittoastensione [*] dal lavoro #senzaindennità #senzacontributifigurativi MA solo per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado
[*] a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore
(cfr. art.23 co.6 e art.25, co.1 d.l.n.18/2020)
2) Fino al 30 aprile 2020 #assenza dal posto di lavoro da parte di un #genitoreconviventedidisabile non può costituire #giustacausa di #licenziamento [*]
[*] a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali
(cfr. art.47 co.2 d.l. n.18/2020)