Appalti di servizi per la logistica e responsabilità solidale
Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 1/2022, è intervenuto in merito all’applicazione del regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003, nell’ipotesi di appalto di prestazione di più servizi disciplinata dall’articolo 1677-bis c.c.
L’art. 1677-bis c.c. riguarda una tipologia contrattuale ormai largamente diffusa nella prassi operativa qual è il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica e stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili”.
Dunque, l’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che deve però tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.
Non appare quindi possibile escludere il regime di solidarietà di cui al citato art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutele per i lavoratori impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto.
Infatti, l’art. 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente, il quale risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto.
L’interpello richiama inoltre la giurisprudenza in materia di solidarietà negli appalti, che ha più volte ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata.
Pertanto, deve ritenersi che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, debba continuare a trovare applicazione l’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003, senza che la previsione contenuta nell’articolo 1677-bis c.c. possa far venire meno tale generale forma di tutela per queste categorie di appalti.