l’approfondimento di … Claudia Ogriseg
1. Nuova forza per le tutele previste per i lavoratori fragili e con disabilità
Nella legge di bilancio 2021 (art.1 comma 481 l. n.178/2020) trovano nuova forza e vigore per il periodo dal 01/01/2021 al 28/02/2021 le disposizioni del decreto cura Italia previste a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità (art.26 comma 2 d. l. n.18/2020).
La previsione contenuta nella legge di bilancio è particolarmente importante soprattutto per effetto del venir meno delle protezioni relative alla mera sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili a far data dal 15/10/2020.
1.1. Il diritto allo svolgimento in modalità agile della prestazione lavorativa
La legge di bilancio statuisce che i lavoratori fragili eseguano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile ossia in smartworking, anche, ove occorra, attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento contrattuale.
1.2. L’equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero
Qualora il lavoratore fragile non possa essere adibito a rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, il periodo di assenza dal lavoro deve essere equiparato al ricovero ospedaliero.
Tale tutela è assicurata esclusivamente per i dipendenti in possesso di idonea certificazione che attesti l’esistenza di una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita o da disabilità grave.
2. Il congedo di paternità
Con la legge di bilancio 2021 vengono introdotte misure migliorative per il congedo di paternità (art. 1, comma 25 e art. 1 commi 363 e 364 l. n.178/2020).
La durata del congedo obbligatorio di paternità viene innanzitutto aumentata da 7 a 10 gg per i padri lavoratori.
Ancora, detto congedo, al pari di quello facoltativo, può essere fruito anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Durante il congedo obbligatorio di paternità viene riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione spettante al lavoratore padre.