l’approfondimento di… Alberto Tarlao
1. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
L’art. 42 del Decreto Sostegni bis (d.l. n. 73/2021) prevede che ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 10 commi da 1 a 9 del Decreto Sostegni (d.l. 41/2021, per approfondire si veda “Help Desk Lavoratori – Le tutele per i lavoratori contenute nel Decreto Sostegni) viene erogata un’ulteriore indennità pari a 1.600,00 euro, che non concorre alla formazione del reddito, per le seguenti categorie di lavoratori:
Il secondo comma dell’art. 42 specifica quindi che ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, con 30 giornate di prestazione lavorativa nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 26 maggio 2021, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari ad euro 1.600.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 26 maggio 2021.
Ancora, il terzo comma dell’art. 42 dispone che alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non siano titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600,00 euro:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. n.81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 26 maggio 2021. Gli stessi devono essere iscritti alla data del 26 maggio 2021 alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del d.lgs. n.114/1998, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
È inoltre riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, alla data del 26 maggio 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000,00 euro, non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro.
La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 26 maggio 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
Le indennità sopra descritte non sono tra loro cumulabili (tranne che con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n.222/1984) e non concorrono alla formazione del reddito e sono concesse previa domanda da presentare all’INPS entro il 31 luglio 2021.
2. Collaboratori sportivi
L’art. 44 del Decreto Sostegni bis prevede l’erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A., di un’indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito d’emergenza o di altre prestazioni riconosciute in ragione della normativa emergenziale
L’ammontare dell’indennità riconosciuta è determinato come segue:
– 800,00 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000,00 annui;
– 1.600,00 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui;
– 2.400,00 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000,00 euro annui.
3. Reddito d’emergenza
L’art. 36 del Decreto Sostegni bis riconosce previa domanda l’erogazione di ulteriori 4 mensilità – giugno, luglio, agosto e settembre 2021 – del Reddito di Emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La domanda dev’essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 mediante l’apposito modulo predisposto dall’Istituto.
4. NASpI
L’art. 38 del Decreto Sostegni bis dispone che fino al 31 dicembre 2021 e per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l’applicazione dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 22/2015 (secondo cui la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese) e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data del 26 maggio 2021.
Per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 e fino al 30 settembre 2021 è parimenti sospesa, fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione della riduzione del 3% dell’importo ricevuto ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Infine, a far data dal 1° gennaio 2022, trova nuovamente piena applicazione l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 22/2015 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
5. Lavoratori frontalieri
L’art. 49 del Decreto Sostegni bis modifica l’articolo 103-bis del d.l. n.34/2020, convertito dalla legge n.77/2020 disponendo che le parole “Per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno 2021”.
Ne consegue che per l’anno 2021 è autorizzata l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, ovvero che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal d.lgs. n. 22/2015 (NASpI), e dal d.l. n. 18/2020 (“Cura Italia”) convertito dalla legge n.27/2020.
6. Reddito ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità
L’art. 37 del Decreto Sostegni bis prevede la possibilità di accedere al reddito di ultima istanza previsto dall’art. 44 del d.l. n.18/2020 (Cura Italia) anche per i professionisti iscritti a casse di previdenza privata già percettori di prestazioni previdenziali per l’invalidità da parte delle relative casse d’appartenenza.
Entro il 31 luglio 2021, possono infatti presentare domanda per la corresponsione del reddito di ultima istanza anche i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai d.lgs. n.509/1994 e n.103/1996 percettori di emolumenti corrisposti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità ed aventi natura previdenziale.
La domanda va presentata con le medesime modalità previste dal decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 marzo 2020.
7. Differimento termini versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
L’art. 47 del Decreto Sostegni bis dispone che il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all’art. 1 della legge n.233/1990 con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione