l’approfondimento di… Claudia Ogriseg
1. I vincoli al potere di licenziamento nella disciplina emergenziale
È da più di un anno che sono stati introdotti vincoli al potere di licenziamento. Si tratta di norme emergenziali, talvolta connesse alla disciplina speciale degli ammortizzatori causale Covid-19.
Qualche giorno fa è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione con modifiche del decreto sostegni (d. l. n.41/2021) legge 21 maggio 2021, n. 69, ma con un “cambio di rotta” parrebbe sia stato votato in seno al Consiglio dei Ministri un decreto legge sostegni bis con un ulteriore allungamento del blocco dei licenziamenti.
1.1. La conversione delle misure previste dal decreto sostegni in tema di blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e delle procedure di licenziamento collettivo
Nella legge n.69/2021 vengono convertite le previsioni contenute nel decreto Sostegni d. l. n.41/ 2021.
Come avevamo già analizzato in un precedente approfondimento, nel cd. decreto sostegni erano stati fissati due termini distinti per il divieto di licenziamento economico individuale e collettivo:
- 30 giugno 2021 per le realtà aziendali che accedono alla CIGO;
- 30 ottobre 2021 per le realtà che utilizzano FIS e Cassa in deroga (artigianato terziario somministrazione).La norma trovava applicazione anche alle aziende che chiedevano di utilizzare l’ammortizzatore speciale Covid-19 a partire dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2021.
La norma trovava applicazione anche alle aziende che chiedevano di utilizzare l’ammortizzatore speciale Covid-19 a partire dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2021.
Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art.3 legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art.7 della medesima legge (art.8 comma 9 d. l. n.41/2021).
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge (art.8 comma 10 d. l. n.41/2021).
Nella legge n.69/2021 risultano altresì confermate le deroghe già introdotte, quindi resta possibile licenziare in caso di:
- cessazioni definitive dell’attività
- messa in liquidazione e fallimento
- accordo sindacale per procedure di esodo incentivato.
Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso (art.8 comma 11 d. l. n.41/2021).
1.2. Il cambio di rotta contenuto nella bozza del decreto sostegni bis
Nel Consiglio dei Ministri della scorsa settimana, nonostante la pubblicazione della legge di conversione del decreto sostegni, è stato votato un decreto sostegni bis in cui parrebbe essere stata introdotta una nuova proroga di due mesi, fino al 31 agosto 2021 del blocco dei licenziamenti. Si tratterebbe di una “proroga a sorpresa” per chi chiede la cassa integrazione causale Covid-19 entro fine giugno 2021 che non era inserita nelle bozze del decreto circolate informalmente.
Qui sotto un riepilogo delle scadenze del blocco ai licenziamenti:
Da ultimo si segnala che, dal 1° luglio 2021 termina la Cassa speciale Covid-19, ma per i mesi di luglio e agosto la Cassa integrazione ordinaria risulterà esente contributi addizionali (fissati a 9,12 e 15% in base al numero di settimane utilizzate).