L’APPROFONDIMENTO DI…. Claudia Ogriseg
Sommario
1. La sospensione dei termini e le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative….1
1.1. La decadenza e la prescrizione per prestazioni erogate dall’INAIL…1
2.La tutela infortunistica e infezione da coronavirus in occasione di lavoro ….2
2.2. L’occasione di lavoro e le presunzioni semplici dell’origine professionale del
contagio …. 3
2.3. L’infortunio in itinere durante l’emergenza COVID19….. 3
2.4. L’accertamento medico e l’obbligo di denuncia…. 4
2.5. I casi di dubbia competenza dell’INAIL e dell’INPS …. 5
2.6. La neutralità degli eventi di contagio COVID19 rispetto al tasso medio degli
eventi infortunistici…. 5
2.7. Le prestazioni INAIL…. 5
1. La sospensione dei termini e le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative
Il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da Inps e Inail è sospeso di diritto, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 (art.34 co.1, d.l. n. 18/2020 decreto curaItalia).
1.1. La decadenza e la prescrizione per prestazioni erogate dall’INAIL
È sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione ai sensi e per gli effetti dell’art.42 d.l.n.18/2020 decorso dei termini di
• decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL
• prescrizione
• revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’art.83 d.P.R. n. 1124/1965 che scadano nel periodo indicato dal 23 febbraio al 1° giugno 2020
Nelle tabelle contenute nella Circolare INAIL n.13/2020 (qui sotto riportate) sono indicati i principali termini di decadenza e prescrizione che, se ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, saranno quindi sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
2. La tutela infortunistica e infezione da coronavirus in occasione di lavoro
2.1. tutela infortunistica
L’INAIL precisa che in caso di malattie infettive l’affezione morbosa è inquadrata per l’aspetto assicurativo nella categoria degli infortuni sul lavoro poiché la causa virulenta è equiparata a causa violenta (cfr. Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74).
Pertanto la tutela assicurativa INAIL spetta anche in caso di infezione da coronavirus contratto in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, nonché gli altri soggetti previsti dal d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.
2.2. L’occasione di lavoro e le presunzioni semplici dell’origine professionale del contagio
Nella lettura dell’INAIL gli operatori sanitari sono esposti a un rischio specifico di contagio sicché in caso di positività al covid19 sussiste una presunzione semplice dell’origine professionale del contagio stesso. Analoga presunzione sussiste altresì per altre attività lavorative caratterizzate da una condizione di elevato rischio di contagio poiché a costante contatto con il pubblico o l’utenza: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi.
Residuano “quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice”.
l’episodio che ha determinato il contagio in considerazione delle mansioni/lavorazioni, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
2.3. L’infortunio in itinere durante l’emergenza COVID19
L’assicurazione infortunistica opera nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (art. 12 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38). In tale fattispecie potrebbero rientrare non solo gli incidenti stradali bensì anche gli episodi di contagio avvenuti durante il percorso. Sul punto nella Circolare INAIL si precisa che poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.
2.4. L’accertamento medico e l’obbligo di denuncia
Il medico certificatore redige il consueto certificato infortunio (art.53, co.8-9 e 10 d.P.R.n.1124/1965 indicando i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate) e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.
I datori di lavoro pubblico o privato, conosciuto l’avvenuto contagio, saranno tenuti ad effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia infortunio di comunicazione dell’infortunio stesso ponendo particolare attenzione nella valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio.
In merito alla decorrenza della tutela INAIL, l’Istituto precisa che il “termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro”.
2.5. I casi di dubbia competenza dell’INAIL e dell’INPS
Nei casi di dubbia competenza è necessario procedere alla segnalazione all’INPS, con l’allegazione di tutta la documentazione sanitaria agli atti della pratica al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa (Circolare INAIL n. 47/INPS n. 69 del 2 aprile 2015).
Nella Circolare N.13/2020 si osserva come la tutela INAIL non sia dovuta per quei lavoratori per i quali vige la convenzione INAIL-INPS per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune e per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro.
2.6. La neutralità degli eventi di contagio COVID19 rispetto al tasso medio degli eventi infortunistici
Sia per datori di lavoro pubblici sia per quelli privati, gli eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli art.19 e ss. d. Interministeriale 27 febbraio 2019.
2.7. Le prestazioni INAIL
Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
Nel caso di decesso del lavoratore (anche se non assicurato INAIL) ai familiari spetta una prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Udine, 6 aprile 2020