l’approfondimento di… Claudia Ogriseg
1. Le novità del decreto legge 7 gennaio 2022, n.1
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 il decreto legge n. 1/2022, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”.
La novità di maggior rilievo consiste nell’introduzione, dell’obbligo vaccinale e dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass “rafforzato” per poter accedere ai luoghi di lavoro, per coloro che abbiano compiuto 50 anni d’età.
2. L’obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni e le relative sanzioni
L’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 è introdotto al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza (art.1 d.l. n.1/2022 introduce l’art.4-quater d. l. 1° aprile 2021, n. 44, conv. in l. n.76/2021).
L’obbligo vaccinale è temporaneo ossia ha una durata fino al 15 giugno 2022.
E interessa cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché cittadini stranieri di cui agli artt.34 e 35 d.lgs. n.286/1998, che abbiano già compiuto/compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della norma, fermo restando quanto previsto dagli artt.4, 4-bis e 4-ter d.l.n.44/2021 conv. in l.n.76/2021.
In effetti l’obbligo vaccinale non sussiste qualora la vaccinazione sia omessa o differita per accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle Circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
L’eventuale infezione da COVID-19 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
L’inosservanza dell’obbligo vaccinale comporta l’irrogazione da parte del Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria di €100 per i lavoratori ultracinquantenni che:
- alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (c.d. seconda dose) nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con Circolare del Ministero della salute;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (a far data dal 1° febbraio 2022, 6 mesi, come previsto dalla modifica introdotta dall’art. 3 del decreto legge n. 221/2021).
Pertanto per l’accesso nei luoghi di lavoro, dal 15 febbraio 2022, sarà obbligatorio possedere ed esibire:
- certificato di esenzione dall’obbligo vaccinale oppure la certificazione verde (cd. green pass base da tampone antigenico, guarigione o ciclo vaccinale primario) per coloro che non abbiano compiuto o compiano i cinquant’anni di età in data successiva a quella di entrata in vigore del d.l. n.1/2022;
- certificato di esezione dall’obbligo vaccinale oppure la certificazione verde rafforzata (cd. green pass rafforzato da guarigione o ciclo vaccinale primario completato) per coloro che abbiano compiuto o che compiano i cinquant’anni di età in data successiva a quella di entrata in vigore del d.l. n.1/2022.
Si precisa che la certificazione verde booster (cd. green pass booster rilasciato dopo la somministrazione della dose di richiamo eseguita dopo la guarigione e/o con il completamento del ciclo vaccinale primario) ovvero in alternativa la certificazione verde rafforzata con esito di tampone antigenico rapido o molecolare negativo (per chi non ha ancora ricevuto la dose di richiamo) è richiesta dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 per i visitatori delle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.
Gli obblighi di possesso ed esibizione del green pass ai fini dell’accesso al luogo di lavoro non trovano applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale (sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 ovvero delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al d.l. n. 127/2021 la cui validità è prorogata fino al 28 febbraio 2022 cfr. Circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2022).
Lo Studio è disponibile ad assisterVi nella predisposizione di comunicazioni aziendali (con cui avvisare i dipendenti dell’entrata in vigore dei nuovi obblighi vaccinali per gli over50 e delle possibilità di consegna volontaria delle certificazioni verdi cartacee) senza dimenticare l’aggiornamento della documentazione riguardante il trattamento dei dati personali.
Si suggerisce particolare attenzione alla comunicazione aziendale ai dipendenti qualora si decida di acconsentire alla raccolta delle certificazioni verdi volontariamente offerte dai propri dipendenti.
Importante ricordare come restino in vigore le norme che consentono al dipendente la consegna volontaria della certificazione verde al fine di semplificare le procedure di controllo all’ingresso.
Le criticità potrebbero insorgere in caso di modifica della durata della certificazione (in questo momento 48 o 72 ore a seconda della natura del tampone antigenico rapido o molecolare; 6 mesi dalla guarigione per l’Italia ovvero 180 giorni dal tampone positivo per l’Unione Europea; illimitato dal completamento del ciclo vaccinale con richiamo) o di revoca della certificazione per comparsa di infezione da Sars-Cov-2.
3. L’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro e le relative sanzioni
Lo Studio è disponibile ad assisterVi contattando le società di software a cui è stato affidato il controllo degli accessi/presenze ovvero affiancandoVi per la verifica degli strumenti aziendali predisposti al controllo degli accessi l’app verifica C19 aggiornata con la possibilità di controllo del Green Pass rafforzato.
In presenza di lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa il datore di lavoro è tenuto a precluderne l’accesso e considerarli assenti ingiustificati, senza retribuzione né altro compenso o emolumento ma senza conseguenze disciplinari con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
A decorrere dal 15 febbraio 2022 i lavoratori ultra cinquantenni soggetti all’obbligo vaccinale avranno l’obbligo di possedere ed esibire una certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (cd. Green pass rafforzato), per accedere ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale (art.1 d.l. n.1/2022 introduce l’art. 4-quinquies al d.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv. con modifiche dalla l. 28 maggio 2021, n. 76).
Il datore di lavoro sarà tenuto a verificare il possesso di tale certificazione verde rafforzata con le modalità previste nel d.P.C.M. 17 giugno così come modificato in d.17 dicembre 2021 (App Verifica C19, Portale INPS).
Lo Studio è disponibile ad assisterVi nella predisposizione di comunicazioni aziendali tramite affissione in bacheca e/o consegna contenenti richieste di informazioni relativamente alle scelte di ciascun dipendente finalizzate alle esigenze di organizzazione dei carichi di lavoro.
Fino al 15 giugno 2022, tutte le imprese (non più solo per quelle con meno di 15 dipendenti), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Il lavoratore che acceda ai luoghi di lavoro in violazione delle previsioni sin qui descritte (ossia in assenza di una certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione) è sanzionato col pagamento di una sanzione da €600 a €1.500 ferme in ogni caso le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Viceversa, il datore di lavoro che non verifichi il possesso dei requisiti per l’accesso nei luoghi di lavoro è passibile di una sanzione da €400 a €1.000.