l’approfondimento di… Claudia Ogriseg
1. Il decreto legge 23 luglio 2021, n.105
Nel decreto legge n.105/2021 sono previste “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
2. La Certificazione verde Covid-19 – cd. “Green Pass” (art.3 d.l.n.105/2021 introduce art.9 bis d.l.n.52/2021)
A decorrere dal 06/08/2021 solo con il possesso della certificazione verde Covid-19 – cd. green pass – sarà possibile accedere ai seguenti servizi e/o attività:
a) servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (ivi comprese le consumazioni al tavolo nelle mense aziendali, come da FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri dd. 14/08/2021)
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
f) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
g) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
h) concorsi pubblici.
La verifica del possesso della certificazione viene effettuata dagli organizzatori dell’attività/evento grazie all’App VerificaC19 tramite la lettura del QR Code della certificazione nonché eventualmente il controllo dei documenti di identità.
La certificazione verde Covid-19 è rilasciata:
- dopo la somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal 15° giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose e comunque per nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- guarigione dall’infezione con validità di 6 mesi;
- risultato negativo di test molecolare o antigenico rapido con validità 48 ore.
Restano in ogni caso esclusi dall’obbligo di dotarsi della certificazione verde Covid-19:
- gli infra-dodicenni per i quali non è attiva alcuna campagna vaccinale;
- i soggetti esentati sulla base di idonea certificazione medica.
3. Proroga dello stato di emergenza (art.6 d.l.n.105/2021) e della sorveglianza sanitaria eccezionale (art.83 d.l.n.34/2020)
Lo stato di emergenza nazionale viene prorogato fino al 31/12/2021.
Si segnala che quindi risulta conseguentemente prolungato l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere una sorveglianza sanitaria eccezionale dei dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio “in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Al fine di adempiere a rafforzati obblighi di protezione, anche i datori di lavoro normalmente non tenuti a nominare il medico competente, possono usufruire dei medici del lavoro INAIL (art.83 d.l.n.34/2020).
4. Tutele per i lavoratori fragili (art.9 d.l.n.105/2021)
Rientrano nella categoria dei cd. lavoratori fragili coloro che presentano un elevato rischio di contagio generato da immunodepressione o esiti di patologie oncologiche o terapie salvavita ovvero che presentano una disabilità grave ai sensi dell’art.3 comma 3 l.n.104/1992.
Viene esteso fino al 31/10/2021 per i lavoratori fragili il diritto alla priorità nello svolgimento del lavoro in modalità agile (art.26, comma 2 bis d.l.n.18/2020).
Qualora non fosse possibile il loro impiego neppure in modalità agile i lavoratori fragili perdono il diritto a qualsiasi sostegno al reddito di natura emergenziale (la loro assenza poteva essere assimilata a ricovero ospedaliero e non computabile ai fini del comporto ma solo fino al 01/07/2021 risultando invariato e in vigore l’art.26 comma 2 d.l.n.18/2020).