l’approfondimento di… Claudia Ogriseg
1. Greenpass50+: operative nuove funzionalità di controllo per le aziende con più di cinquanta dipendenti
Nel Messaggio INPS 21 ottobre 2021, n.3589 l’Istituto comunica le nuove modalità di verifica del possesso del green pass utilizzabili per le aziende con organico superiore ai 50 dipendenti.
L’Allegato H del dPCM 12 ottobre 2021 definisce i dettagli per la verifica delle certificazioni verdi in corso di validità, utilizzabile da datori di lavoro non aderenti a NoiPA, grazie all’interazione tra il portale INPS e la PN-DCG prevista all’art.1 dPCM 17 giugno 2021.
La descritta piattaforma consentirà un controllo asincrono sul possesso del green pass del personale effettivamente presente, già valutata positivamente dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali nel Provvedimento 11 ottobre 2021 n.363.
2. Come effettuare le verifiche tramite Greenpass50+
Per attivare le modalità di verifica le aziende dovranno accreditarsi sul portale dell’INPS tramite la propria posizione contributiva indicando i soggetti incaricati al controllo.
Terminata la fase dell’accreditamento, l’Istituto elaborerà le informazioni eliminando i dati recuperati dalla piattaforma nazionale DGC del giorno precedente.
I verificatori potranno accedere a tali dati visualizzando la sola informazione relativa al possesso del Green Pass in corso di validità interrogando la piattaforma tramite il codice fiscale dei dipendenti presenti da controllare.
Qualora la verifica dia esito negativo i lavoratori hanno diritto di chiedere un esame del QR Code tramite l’App Verifica C-19.
3. Quali attenzioni prestare in caso di verifiche tramite Green Pass50+
L’Autorità Garante per la Protezione del dato personale ha precisato che in caso di utilizzo della piattaforma Greenpass50+ le aziende dovranno informare gli interessati, formare i verificatori ribadendo il divieto di registrazione dei dati consultati e le conseguenze per il mancato rispetto delle prescrizioni.
Qualora le aziende utilizzino Greenpass50+ innanzitutto il personale interessato dai controlli dovrà essere informato di questa particolare modalità di verifica automatizzata (artt.13 e 14 GDPR).
L’Autorità Garante della Protezione dei dati personali nel Provvedimento 11 ottobre 2021 n.363 ha precisato quali attenzioni ulteriori debbano essere riservate al trattamento del dato da parte delle aziende.
In secondo luogo il personale verificatore dovrà essere formalmente nominato e adeguatamente formato (artt.29 e 32 GDPR e art.2 quaterdecies Codice italiano della protezione dei dati personali).
Da ultimo dovrà essere ribadito il divieto di registrazione dei dati consultati nonché le conseguenze per il mancato rispetto delle prescrizioni e le modalità di verifica alternative tramite App Verifica C19.