l’approfondimento di … Claudia Ogriseg
1. La legge di bilancio 30 dicembre 2020 n.178
Nella legge di bilancio 30 dicembre 2020, n.178 le disposizioni relative agli ammortizzatori sociali speciali covid19 e agli esoneri contributivi sono contenuti rispettivamente all’art.1 commi 285-286 ed all’art. 1 commi da 299 a 308.
2. Ulteriori ammortizzatori sociali speciali covid19 senza contributo addizionale nella legge di bilancio
Nella legge di bilancio si prevede la facoltà di richiedere un ulteriore periodo massimo di 12 settimane di ammortizzatori sociali speciali causale Covid19, richiamando la disciplina contenuta nel Cura Italia e dunque senza alcun contributo addizionale da calcolarsi in relazione al calo del fatturato (art.1 commi 285 e 286).
Più nel dettaglio: per i trattamenti di CIGO tali 12 settimane sono riconosciute nel periodo tra il 01/01/2021 e il 31/03/2021; mentre i trattamenti dell’assegno ordinario FIS e la CIGD nel periodo compreso tra il 01/01/2021 e il 30/06/2021.
Tuttavia, tali settimane non potranno sommarsi a quelle già richieste e autorizzate ai sensi del decreto ristori. Eventuali trattamenti di integrazione salariale già richiesti e autorizzati in forza del cd. decreto ristori, da utilizzarsi in periodi successivi al 01/01/2021, saranno scomputati dalle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio.
Non è previsto alcun contributo addizionale a carico del datore di lavoro rapportato all’eventuale calo di fatturato per l’accesso a tali ammortizzatori sociali.
Le domande dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione e/o la riduzione dell’attività lavorativa causa covid19 e comunque, per la prima applicazione di tale decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di bilancio (28/02/2021).
I datori di lavoro saranno tenuti a comunicare all’INPS i dati necessari per il pagamento diretto da parte dell’INPS entro 30gg dal giorno di entrata in vigore della legge di bilancio (entro il 29/01/2021) ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero dal provvedimento di concessione. Diversamente saranno tenuti ad anticipare l’integrazione salariale.
Viene prorogata per il biennio 2021-2022 la CIGS in caso di cessazione dell’attività aziendale, misura di sostegno al reddito già autorizzata per le annualità 2018-2019-2020. Le imprese che cessino in parte o in tutto la propria attività potranno accedere alla CIGS per max 12 mesi, qualora tuttavia sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale oppure vi sia possibilità di interventi di reindustrializzazione del sito produttivo o di ricollocamento dei dipendenti grazie a percorsi di politica attiva predisposti dalle Regioni.
Pare opportuno segnalare che il Ministero ha evidenziato la sospensione dell’obbligo di assunzione dei disabili per le aziende in sospensione salariale (cfr. Circ. Min. 21 dicembre 2020, n.19).
3. Esoneri contributivi e diritti di ripensamento nella legge di bilancio
Nella legge di bilancio (art. 1 commi 306, 307, 308) si prevede un periodo di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 8 settimane, fruibili tra il 01/01/2021 e il 31/03/2021 nei limiti delle ore di cassa covid19 utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020. Tale decontribuzione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
I datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del decreto ristori potranno rinunciare alla frazione residua dell’esonero richiesto e non goduto e viceversa accedere agli ammortizzatori sociali speciali covid19 previsti dalla legge di bilancio.