La Cassazione riconosce la facoltà di ricongiunzione onerosa tra gestione separata e cassa privata
La #Cassazione ha concesso a un #professionista iscritto a una #cassadiprevidenza #privata di trasferire i contributi dalla #gestioneseparata dell’ #INPS (nata con la riforma Dini legge n335/1995 e governata dal sistema di #calcolocontributivo) alla cassa privata per liberi professionisti a cui era iscritto.
Più nel dettaglio la Corte con sentenza 2019, n.26039 ha dato applicazione all’art.1 comma 2, legge n.45/1990 richiamandosi alla #CorteCostituzionale n.61/99 garantisce la #totalizzazione (#ricostruzione gratuita della carriera contributiva) facendo sempre salva la #ricongiunzione onerosa.
Viene così superata l’interpretazione che riconosce un’unica possibilità di computo: trasferire gratuitamente i contributi accantonati nella gestione separata e solo per coloro che presentano i requisiti per l’opzione al #metodocontributivo (Circ. INPS n.184/2015).