#contratto #agenzia l’importanza di definire #obblighi #riservatezza : la #CorteAppello #Bologna considera #concorrenza #sleale il trasferimento #notizie #riservate fatto dall’ex agente di commercio volto a #sviare #clientela
Interessante la posizione assunta dalla Corte di Appello di Bologna che – in assenza di patto di non concorrenza – ha comunque ritenuto indebito e illegittimo il comportamento comportamento dell’ex agente di commercio che, costituita una nuova società, trasferiva notizie riservate apprese durante il rapporto di agenzia, con la finalità di sviare la clientela della proponente. Più nel dettaglio la Corte di Appello ha ritenuto integrate le condotte di concorrenza sleale ai sensi dell’art.2598 comma 3 codice civile per indebito sfruttamento di informazioni riservate, acquisite in ragione dell’intercorso rapporto di agenzia (Corte d’Appello di Bologna, 26 marzo 2018, n. 853). Le informazioni trasferite alla società neo-costituita erano definite “riservate” nel contratto di agenzia e pertanto non sono state considerate patrimonio personale di conoscenza dell’ex agente. In sintesi i Giudici hanno ritenuto che avrebbero dovuto restare confidenziali e di proprietà del preponente