l’approfondimento di… Claudia Ogriseg
1. Interrogativi sulle protezioni da mantenere in azienda concluso il periodo emergenziale
Numerose aziende clienti hanno chiesto assistenza interrogandoci sull’opportunità di rivalutare i propri Protocolli interni.
Quali controlli è necessario/obbligatorio svolgere all’ingresso/interno dei luoghi di lavoro? È opportuno aggiornare le informative GDPR? È necessario prescrivere l’utilizzo della mascherina nelle zone di lavoro al chiuso a rischio di assembramento?
Queste solo alcune delle numerose domande.
Le incertezze datoriali sono condivisibili: in queste ultime settimane abbiamo registrato la fine del periodo emergenziale, il termine delle legittime e possibili verifiche del QR code volte al controllo del green pass all’ingresso dei luoghi di lavoro, la definizione di un limitatissimo perimetro di obbligatorietà per l’utilizzo delle mascherine FFP2.
Riteniamo opportuno ricostruire l’assetto normativo a tutt’oggi in vigore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche riepilogando gli obblighi di verifica gravanti sui datori di lavoro in merito al possesso dei requisiti di accesso ai luoghi di lavoro ovvero al possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività lavorative e le basi giuridiche a supporto dei trattamenti sui dati personali sottesi alle predette attività.
È sempre opportuno ribadire che il datore di lavoro resta tenuto a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro trattando i dati personali delle risorse umane che accedono nei luoghi di lavoro e adottando le misure tecniche organizzative idonee a ridurre/eliminare i rischi connessi allo svolgimento delle attività lavorative nella propria azienda
L’obiettivo che ci proponiamo in questa sintesi è di consentire ai datori di lavoro una valutazione sulla più corretta declinazione della prescrizione generale di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con attenzione ai trattamenti dei dati personali sottesi alle attività di controllo.
E’ sempre opportuno ribadire che il datore di lavoro resta tenuto a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro trattando i dati personali delle risorse umane che accedono nei luoghi di lavoro e adottando le misure tecniche organizzative idonee a ridurre/eliminare i rischi connessi allo svolgimento delle attività lavorative nella propria azienda.
2. Le nuove regole previste nell’Ordinanza del Ministero della Salute e nell’emendamento al cd. Decreto Riaperture
Il periodo emergenziale si è concluso al 31 marzo precludendo la possibilità per il Governo di emanare ulteriori “decreti emergenziali”.
Le nuove regole sono affidate a un’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile scorso che anticipa i contenuti di un emendamento al cd. Decreto Riaperture approvato in Commissione Affari sociali della Camera il 28 aprile 2022 (d.l. 24 marzo 2022, n. 24).
2.1. La fine dell’obbligo di verifica del possesso del green pass
Dal 1° maggio 2022 come previsto nel cd. Decreto Riaperture d. l. n. 24/2022 non sarà più possibile utilizzare l’App Verifica C19 per controllare il possesso del green pass tramite lettura del QR code al fine di consentire l’accesso ad attività/servizi e luoghi di lavoro sul territorio nazionale.
Viene dunque meno dal 1° maggio 2022 l’obbligo per il datore di lavoro di verificare il possesso del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro (art. 9-septies d.l. n. 52/2021 e art.4-quinquies d.l. n.44/2021) nonché per l’accesso alle mense e catering continuativo su base contrattuale o ai corsi di formazione (art. 9-bis d.l. n. 52/2021).
I trattamenti di dati personali connessi alle verifiche del possesso del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro non saranno più leciti, risultando privi di adeguata base giuridica: l’utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 può essere consentito solo ed esclusivamente con legge dello Stato (art. 9, co. 10-bis d.l. n. 52/2021).
Pare tuttavia opportuno segnalare che sino al 31 maggio 2022 potrà essere richiesta la verifica del QR code green pass per gli spostamenti provenienti e diretti all’estero pena la quarantena di 5 giorni (chi proviene dall’estero invece dal 1° maggio 2022 non dovrà invece più presentare il Digital Passenger Locator Form, ossia il modulo con i propri dati necessario per la tracciabilità).
Viceversa sino al 31 dicembre 2022 dovrà essere richiesta la verifica del QR code green pass (con conseguente evidenza dell’avvenuta vaccinazione comprensiva della dose di richiamo ovvero del completamento del ciclo vaccinale primario/guarigione/esenzione unitamente all’esito negativo da tampone) per l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, nonché alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice art. 1-bis d.l. n.44/2021. L’eventuale mancata verifica sarà sanzionata ai sensi dell’art.4 d.l. n.19/2020 conv. con modifiche l. n.35/2020).
2.2. Il perdurare delle verifiche sul possesso dei requisiti vaccinali indispensabili per rendere la prestazione lavorativa
Perdureranno inoltre in capo ai datori di lavoro gli obblighi di verifica tramite Piattaforme nazionali in merito al possesso dei requisiti vaccinali indispensabili per lo svolgimento di alcune attività lavorative.
I trattamenti di dati personali connessi alle verifiche del possesso dei requisiti vaccinali per lo svolgimento dell’attività lavorativa continueranno a essere leciti mantenendo validità la relativa base giuridica.
Sino al 15 giugno 2022 dovrà essere oggetto di controllo tramite Piattaforma nazionale-DGC l’adempimento degli obblighi vaccinali da parte del personale delle università, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale (pena la sospensione dal servizio senza retribuzione – art.4 ter 1 d. l. n.44/2021).
Sino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022 dovrà essere oggetto di controllo tramite Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC il rispetto degli obblighi vaccinali per il personale docente e scolastico (artt. 4 ter 1 e 2 d.l.n.44/2021).
Sino al 31 dicembre 2022 dovrà essere oggetto di controllo tramite Piattaforma nazionale-DGC l’adempimento degli obblighi vaccinali da parte di tutti quei soggetti, anche esterni, che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (di cui all’art.1 bis d. l. n.44/2021), incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (art.4 bis d.l. n.44/2021) nonché da parte di quei soggetti (non esterni) che svolgano la propria attività presso strutture individuate nell’art.8 ter d. lgs. n.502/1992 (art.4 ter d. l. n.44/2021).
Viceversa sarà affidato al controllo dei rispettivi Ordini professionali il rispetto degli obblighi vaccinali in vigore sino al 31 dicembre 2022 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art.4 d.l. n.44/2021) e al Sistema Sanitario il rispetto dell’obbligo vaccinale in vigore sino al 15 giugno 2022 per tutti coloro che hanno già compiuto cinquant’anni o che li compiranno entro tale scadenza i cd. over50 (art.4 quater d. l. n.44/2021 introdotto dall’art.1, d. l. n.1/2022).
L’inosservanza degli obblighi vaccinali sin qui descritti (art.4, art.4 bis, art. 4-ter.1, art.4-ter.2 art.4-quater d. l. n.44/2021), precluderà l’esercizio di alcune attività lavorative per l’assenza dei requisiti indispensabili e potrà comportare l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di Є100 (art.4 sexies d. l. n.44/2021).
2.3. I confini dell’obbligo di utilizzo di mascherine
Il 30 aprile 2022 era fissato il termine finale per l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni contesti e in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private (art. 10-quater d.l. n. 52/2021 introdotto dal d. l. n. 24/2022).
L’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 introduce l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d. l. 24/2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022 per:
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso;
- l’accesso di lavoratori/utenti e visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, Rsa, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche per non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali;
- l’accesso e l’utilizzo di particolari mezzi di trasporto anche a lunga percorrenza:
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- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022 perdura invece “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva” (art.9 co.5 d. l. n. 24/2022).
2.4. L’esonero dall’obbligo di utilizzo della mascherina FFP2
Nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile scorso si conferma che continuano ad esserci categorie di persone esonerate dall’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2:
- bambini di età inferiore ai sei anni;
- persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- sportivi durante lo svolgimento della rispettiva attività.
2.5. Le raccomandazioni del Ministero della Salute all’impiego della mascherina
Nell’Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 28 aprile 2022, l’impiego delle mascherine viene fortemente raccomandato in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Confindustria nella Nota di aggiornamento 30 aprile 2022 precisa “che – salvo casi specifici – i locali aziendali sono luoghi privati, pertanto, essi non rientrano né nei luoghi pubblici, né in quelli aperti al pubblico (…) Ne consegue che, essendo l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie raccomandato nei luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, l’ordinanza (del Ministero della Salute) non è normalmente applicabile ai luoghi chiusi di natura privata, propri delle aziende”.
Peraltro si osservi come qualunque datore di lavoro, pubblico e privato, resta tenuto a valutare il rischio e adottare le misure adeguate alla tutela della salubrità dell’ambiente di lavoro eventualmente mantenendo l’obbligo di mascherina nei propri Protocolli di sicurezza anti-contagio. L’opportunità di continuare a utilizzare le mascherine viene confermata nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.
Confindustria nella Nota di aggiornamento 30 aprile 2022 suggerisce l’opportunità di continuare ad applicare i Protocolli condivisi. In ogni caso, in data 4 maggio 2022 si terrà l’incontro tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e le parti sociali per aggiornare il Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Nella Circolare 29 aprile 2022 n.1 del Ministero della Pubblica Amministrazione si ribadisce che l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico ma che non sussiste alcun obbligo specifico al loro utilizzo da parte del personale.
Ciascuna amministrazione dovrà adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico sia delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.
3. Conclusioni
In estrema sintesi dal 1° maggio 2022 non sarà più consentito controllare il possesso del green pass per l’accesso nei luoghi di lavoro, ma per alcuni settori si dovrà continuare a controllare il rispetto degli obblighi vaccinali.
L’impiego delle mascherine per ora continua ad essere previsto dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, restando fortemente consigliato in particolari circostanze ritenute maggiormente a rischio.
Mantiene attualità il suggerimento di valutare il rischio aziendale, procedendo eventualmente all’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e a una verifica della documentazione GDPR con attenzione ai Registri del trattamento e alle informative sul trattamento dei dati personali.
Spetterà al datore di lavoro valutare l’opportunità di mantenere l’obbligo di utilizzare le mascherine nei luoghi di lavoro al fine di contenere i contagi, aggiornando i Registri dei trattamenti dei dati personali e informando adeguatamente i propri dipendenti delle novità in tema di trattamenti.