l’approfondimento di… Alberto Tarlao
1. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
L’art. 10 commi da 1 a 9 del Decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021) riconosce un’indennità pari a 2.400,00 euro, che non concorre alla formazione del reddito, per le seguenti categorie di lavoratori:
– lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del c.d. Decreto Ristori (d.l. n. 137/2020);
– lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e che non siano titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente o di NASpI al 23 marzo 2021;
– lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 23 marzo 2021;
– lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
– lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
– lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 marzo 2021. I lavoratori devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito di almeno un contributo mensile.
– incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000,00 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 senza esser iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000,00 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 23 marzo 2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro;
– lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di trattamenti pensionistici e di rapporto di lavoro dipendente.
I lavoratori che abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del d.l. n. 137 del 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum ma la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate, come specificato dal Messaggio INPS n. 1275 del 25/03/2021.
2. Lavoratori sportivi
Sempre l’art. 10 del Decreto Sostegni, ai commi da 10 a 14, prevede l’erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A., di un’indennità, nel limite massimo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Ai fini dell’erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
L’ammontare dell’indennità riconosciuta è determinato come segue:
– 1.200,00 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000,00 annui;
– 2.400,00 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui;
– 3.600,00 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000,00 euro annui.
3. Reddito di Cittadinanza
L’art. 11 del Decreto Sostegni aumenta di 1.000 milioni di euro l’autorizzazione di spesa e dunque il finanziamento per il Reddito di cittadinanza.
Ancora, per l’anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi.
4. Reddito d’Emergenza
Inoltre, l’art. 12 del Decreto Sostegni riconosce l’erogazione di ulteriori 3 mensilità – marzo, aprile e 2021 – del Reddito di Emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
5. Lavoratori fragili
Il successivo art. 15 del Decreto Sostegni estende fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili dall’art. 26 del decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020).
In particolare, viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la disposizione per la quale per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate dai competenti organi medico-legali svolgono di norma la prestazione lavorativa con le modalità del lavoro agile. Nel caso di incompatibilità delle mansioni svolte dal lavoratore fragile con le modalità del lavoro agile, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione delle assenze dal servizio al ricovero ospedaliero.
Ancora, i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, tali periodi non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento.
6. NASpI
L’art. 16 del Decreto Sostegni dispone che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 la NASpI viene concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito previsto dello svolgimento di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Pertanto, fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
7. Navigator
Ancora, l’art. 18 del Decreto Sostegni dispone che gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. (gli incarichi attribuiti ai c.d. navigator) in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12 del d.l. n.4/2019, sono prorogati al 31 dicembre 2021.
Inoltre, il servizio prestato dai navigator costituisce titolo di preferenza, a norma dell’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l’impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.
8. Fondo autonomi e professionisti
A mente dell’art. 3 del Decreto Sostegni viene incrementa a 2.500.000,00 euro la dotazione finanziaria del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti per il 2021.
Detto fondo, istituito dalla legge di Bilancio 2021, è destinato a finanziare l’esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996.
I presupposti per accedere al fondo sono i seguenti:
- aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;
- aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 superiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.