l’approfondimento di… Claudia Ogriseg
1. Le novità giuslavoristiche e fiscali del decreto fiscale: il decreto legge 21 ottobre 2021, n.146
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 il d. l. 146/2021, cosiddetto “Decreto fiscale”, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Le novità introdotte interessano la previsione di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione speciale COVID-19, la proroga del blocco dei licenziamenti per le aziende che usufruiscono delle misure a sostegno del reddito, l’ampliamento delle competenze dell’INL in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la rimessione in termini per cartelle di pagamento e i piani di dilazione, una procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta e semplificazioni della disciplina del patent box.
2. Le ulteriori settimane di integrazioni salariali a sostegno del reddito: le Casse speciali Covid-19
Il decreto legge n.146/2021, per alcune realtà ancora in crisi a causa del Covid-19, rinnova il sostegno con ammortizzatori sociali speciali esenti dal contributo addizionale utilizzabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.
La presentazione della domanda di assegno ordinario FIS e CIG in Deroga, che comporta la proroga del divieto di licenziamento, interessa il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e solo quei datori di lavoro che hanno terminato le 40 settimane totali previste dal 1° gennaio 2021, decorso il periodo autorizzato.
Più nel dettaglio la platea dei datori di lavoro beneficiari dello strumento a sostegno del reddito è duplice.
Da un lato i datori che rientrano nelle tutele previste dal Fondo di Integrazione Salariale (Fis), dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt.26 e 40 d.lgs. n.148/2015) e dalla Cassa Integrazione Guadagni in deroga a cui erano già state concesse e autorizzate 28 settimane dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 (art.8, comma 2 d.l.n.41/201).
Per loro, qualora tale plafond fosse stato già interamente autorizzato, il d.l.n.146/2021 mette a disposizione ulteriori 13 settimane dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.
Dall’altro i datori di lavoro dei settori tessile, abbigliamento, pelletterie e pelliccerie (Codici Ateco 13, 14 e 15) a cui sono state già concesse e autorizzate le settimane dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 (cfr. art.50bis, comma 2 d. l. n.73/2021).
Per questi invece, qualora questo plafond fosse stato già interamente autorizzato, il d.l.n.146/2021 mette a disposizione ulteriori 9 settimane dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.
3. Blocco dei licenziamenti
L’art. 11 del decreto legge n.146/2021 precisa inoltre che per i datori di lavoro che fanno domanda delle integrazioni salariali sopra descritte è preclusa la possibilità, nel periodo di utilizzo dell’ammortizzatore, dell’avvio di procedure di licenziamento collettivo e di licenziare per giustificato motivo oggettivo.
Il blocco non trova applicazione nelle seguenti ipotesi:
- cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
- cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
- fallimento senza esercizio provvisorio: nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- accordo collettivo aziendale con esclusivo riferimento a quei lavoratori che aderiscano volontariamente all’accordo.
4. Le nuove competenze dell’Ispettorato e la stretta sui provvedimenti di sospensione dell’attività in caso di “lavoro nero” o gravi violazioni in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il decreto legge n.146/2021 introduce nuove competenze per l’Ispettorato in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifica il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro introducendo novità in tema di sospensione dell’attività imprenditoriale e irrigidendo le sanzioni.
4.1. Ispettorato
Il potere di disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale viene riconosciuto al personale ispettivo dell’INL (sia in caso di lavoratori irregolari sia di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) al personale delle Aziende sanitarie locali (limitatamente alle situazioni di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e al personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (in caso di violazioni in materia di prevenzione incendi).
4.2. Il potere di sospensione
Il potere di sospensione dell’attività imprenditoriale viene riconosciuto dal nuovo art. 14 d.lgs. n. 81/2008 qualora nell’unità produttiva ispezionata sia accertata una delle seguenti circostanze:
- utilizzo di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori regolarmente occupati presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo;
- gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I Testo Unico d.lgs. n.81/2008.
L’art.14 d.lgs. n.81/2008 trova applicazione solo per i datori di lavoro che rivestono la qualifica d’imprenditore ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 c.c. restando non applicabile per:
- datori di lavoro domestici ex art. 2240 e ss. c.c.;
- professionisti intellettuali (artt. 2229 e ss. c.c.) iscritti ad albi o elenchi (salvo che non svolgano un’attività imprenditoriale);
- ONLUS organizzate in forma associativa (escluse le cooperative sociali che svolgono comunque un’attività imprenditoriale);
- organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
- partiti politici;
- organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti siano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi.
4.3. Il provvedimento di sospensione
I contenuti del provvedimento di sospensione potranno essere definiti in maniera mirata.
Particolare attenzione potrà essere dedicata alla sospensione dell’attività imprenditoriale che impieghi lavoratori non formati e addestrati ovvero privi di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
Quanto ai profili temporali la sospensione potrebbe avere una decorrenza diversificata.
Decorrenza posticipata alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato adottato se il provvedimento è conseguente all’accertamento di lavoro irregolare.
Decorrenza immediata se il provvedimento è conseguente all’accertamento di altre violazioni o si riscontrano situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.
Da ultimo il provvedimento di sospensione è comunicato all’ANAC ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità e pendenti i suoi effetti è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.
5. La rimessione in termini per la Rottamazione ter, l’estensione dei termini per le cartelle di pagamento e la rateazione dei piani di dilazione
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito le FAQ fornendo chiarimenti in tema di riscossione.
Il d. l. n.146/2021 prevede la rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio, l’estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 nonché e l’estensione della rateazione per i piani di dilazione.
Quanto alle misure fiscali, il decreto introduce poi una procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S, qualora indebitamente utilizzato, nonché semplificazioni della disciplina del patent box.