Valida l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento mediante file Word inviato via pec
La pronuncia n. 18529 del 2024 della Suprema Corte di Cassazione si occupa del caso dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento disciplinare inviata da un avvocato via PEC all’indirizzo della società mediante un allegato file Word nel quale era contenuta la contestazione del licenziamento per giusta causa, priva sia della sottoscrizione del lavoratore che della sottoscrizione del difensore.
La Suprema Corte ricordando che l’art. 6 della legge n. 604/1966 ammette l’impugnazione del licenziamento “con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore”.
La ratio della forma scritta è quella di far conoscere con la dovuta certezza la volontà del mittente al destinatario. Nel caso di specie la datrice di lavoro non ha mai contestato di aver ricevuta tale manifestazione di volontà attraverso file di word allegato alla PEC del difensore e con quel contenuto idoneo a comunicare l’intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento.
Ad avviso della Cassazione, la questione della modificabilità del file di word è priva di rilevanza posto che non è stata mai contestata l’autenticità del documento pervenuto tramite PEC, né il suo contenuto o la sua corrispondenza all’originale spedito dall’avvocato ma solo l’astratta e formale conformità del documento al modello legale descritto dal d.lgs. 82/2005.
Inoltre, quanto alla mancanza della sottoscrizione, può essere richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura, priva di firma da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga ad opera della stessa parte.
Viene dunque stabilito il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604/66 il requisito della impugnazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario di un qualsiasi atto scritto avente contenuto idoneo a comunicare l’intenzione del lavoratore di impugnare il licenziamento e allo stesso con certezza riferibile, pertanto anche mediante invio di una PEC con allegato un file formato word, non essendo necessario l’invio di una copia informatica di un documento analogico ai sensi dell’art.22 del decreto legislativo n. 82 del 2005”.