Gli accertamenti investigativi del datore di lavoro per accertare l’effettiva sussistenza della malattia del dipendente
Con la pronuncia n. 21766/2024 del 2 agosto 2024, la Corte di Cassazione si è espressa sul caso di un licenziamento disciplinare intimato ad un dipendente in quanto lo stesso, nei giorni di assenza per malattia, svolgeva attività extralavorative incompatibili con la malattia certificata, confermandone la legittimità.
Nel dettaglio, gli accertamenti disposti dalla società devono ritenersi legittimi in quanto non avevano finalità di tipo sanitario ma miravano a verificare se le plurime specifiche condotte extralavorative, poi contestate, fossero o meno compatibili con la malattia addotta dal lavoratore per giustificare l’assenza dal lavoro e dunque l’idoneità della predetta malattia a determinare uno stato di incapacità lavorativa.
La costante giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato la legittimità del controlli affidati ad agenzie investigative, anche al di fuori di locali aziendali, ove non aventi ad oggetto l’espletamento dell’attività lavorativa, e che le disposizioni dell’art. 5 st. lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l’assenza.