Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute
Nell‘Interpello n.1 del 6 febbraio 2024 viene chiesto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavorodi chiarire se un soggetto, anche se non esposto né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo 60 giorni di assenza per malattia.
Al riguardo, il Ministero ricostruisce la normativa prevista dal decreto legislativo n. 81/2008, ricordando l’obbligo di nomina del medico competente e che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia espressa richiesta.
Nel dettaglio, la sorveglianza sanitaria comprende una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.
Il Ministero poi richiama la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, che ha chiarito come la “ripresa del lavoro“, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente“, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.
Pertanto, la Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.