Licenziamento per superamento del periodo di comporto e richiesta di ferie
Con la sentenza n. 582/2024 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di licenziamento in relazione all’avvenuto superamento del periodo di comporto impugnato in quanto alla scadenza dell’ultimo periodo di malattia il lavoratore aveva chiesto ed ottenuto cinque giorni di ferie.
La Corte d’Appello accoglieva il ricorso ritenendo che il lavoratore, che aveva chiesto di poter beneficiare delle ferie dopo la scadenza della malattia, non dovesse precisare la sua precisa intenzione di interrompere il decorso del comporto.
La Cassazione ricorda il proprio costante orientamento secondo il quale al lavoratore assente per malattia è consentito di mutare il titolo dell’assenza con la richiesta di fruizione delle ferie già maturate al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto, attesa la garanzia costituzionale del diritto alle ferie e il rilevante e fondamentale interesse del lavoratore a evitare, con la fruizione delle stesse o di riposi compensativi già maturati, la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto, con la ulteriore conseguenza della perdita definitiva della possibilità di godere delle ferie maturate.
La facoltà del lavoratore di sostituire le ferie all’assenza per malattia per interrompere il decorso del periodo di comporto non è incondizionata e tuttavia il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell’assenza per malattie in ferie, e nell’esercitare il potere, di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale armonizzando le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto.
Pertanto, anche il periodo di comporto, ai fini dell’art. 2110 cod. civ., diviene suscettibile di interruzione per effetto della richiesta del dipendente di godere del periodo feriale, che il datore di lavoro deve concedere anche in costanza di malattia del dipendente stesso.
Quindi, con riferimento al caso di specie, la domanda di ferie avanzata con decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo alla cessazione della documentata assenza per malattia esprime la volontà del lavoratore di assentarsi per un titolo diverso da quello in base al quale il lavoratore fino ad allora era rimasto assente e correttamente si è ritenuto interrotta la maturazione del periodo di comporto alla scadenza della certificazione medica.