La segnalazione Whistleblowing non costituisce esimente per illeciti commessi dal segnalatore
Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148/2023 del 31 marzo 2023, un’infermiera professionale presso un’Azienda Ospedaliera veniva sanzionata dal proprio datore di lavoro, con la sospensione per quattro mesi, per avere svolto attività non autorizzata presso ente privato, per circa otto anni e con introiti pari a circa ventottomila Euro.
La dipendente sostiene che la normativa sul whistleblowing, ed in particolare l’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, garantisce a chi denunci illeciti una protezione effettiva ed efficace che eviti conseguenze alla propria partecipazione alla tutela dell’interesse e dell’integrità della Pubblica Amministrazione, funzionale all’emersione dei fenomeni di corruzione e mala gestio.
Invero, la ricorrente aveva sporto denuncia presso il medesimo datore di lavoro, rispetto ad analoghe condotte di altri colleghi, che parimenti svolgevano attività non autorizzate presso enti privati.
La Suprema Corte sottolinea che la fattispecie delineata dall’art. 54-bis ricomprende le segnalazioni effettuate dal dipendente ai propri superiori di illeciti altrui, con l’effetto di impedire che il medesimo, in ragione di tali segnalazioni, possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure direttamente o indirettamente discriminatorie aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati in modo diretto o indiretto alla denuncia.
Tuttavia, l’applicazione al dipendente di una sanzione per comportamenti illeciti suoi propri resta dunque al di fuori della copertura fornita dalla norma, che non esime da responsabilità chi commetta un illecito disciplinare per il solo fatto di denunciare la commissione del medesimo fatto o di fatti analoghi ad opera di altri dipendenti.
Invero, la norma è finalizzata ad impedire conseguenze sfavorevoli per il fatto in sé di avere segnalato illeciti, ma certamente non costruisce esimenti rispetto agli illeciti che la medesima persona avesse in ipotesi autonomamente ed altrimenti commesso, da sola o in concorso.
Viene quindi espresso il seguente principio di diritto:
La normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguardia il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso, potendosi al più valutare il ravvedimento operoso o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti nel contesto dell’apprezzamento, sotto il profilo soggettivo, della proporzionalità della sanzione da irrogarsi nei confronti del medesimo.