La Cassazione esclude che prima della scadenza l’azienda possa recedere e disapplicare CCNL
Secondo la #Corte di Cassazione 20 agosto 2019, n.21537 “nel #contrattocollettivo di lavoro la possibilità di #disdetta (del contratto) spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle #associazioni #sindacali e #datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta al singolo datore di lavoro”. Pertanto prima della #scadenza naturale “non è consentito” al datore di lavoro recedere unilateralmente dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dalla associazione di categoria a cui risultava in passato aderente “neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso”, dovuto “ad una propria situazione di difficoltà economica“.
In altri termini “non è possibile la disdetta unilaterale (del contratto collettivo nazionale applicato) da parte del datore di lavoro” prima della sua naturale scadenza. Non è possibile neppure se l’azienda si dissocia dalla associazione di categoria firmataria del contratto e se comunica la volontà di disapplicare il contratto collettivo con un congruo termine di preavviso.
Tali conclusioni dipendono dal fatto che la facoltà di recedere dal CCNL spetta soltanto alle associazioni sindacali e datoriali che hanno siglato l’accordo e che normalmente provvedono a disciplinare anche le conseguenze della disdetta. Secondo la Corte non sarebbe possibile disapplicare il CCNL prima della sua naturale scadenza neppure stipulando un contratto di prossimità.