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Non concorre nella determinazione dell’indennità di cessazione del contratto quanto maturato dalla rete vendita coordinata da un “agente generale”. Così ha stabilito la Cassazione nella pronuncia del 15 ottobre 2018, n.25740. I giudici hanno escluso dal calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto ex art 1751 c.c. le provvigioni percepite per il coordinamento di un gruppo di agenti, poiché corrisposte per affari non direttamente e personalmente procurati dall’agente, ma da altri soggetti che a lui fanno capo. Il principio di diritto è stato enunciato ritenendo che l’indennità prevista dal codice civile vada determinata solo se e in quanto l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sviluppato gli affari con clienti esistenti in modo rilevante, e continuino a fare affari con il preponente dopo la cessazione del rapporto assicurando sostanziali vantaggi economici che permangano nel tempo http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20181015/snciv@sL0@a2018@n25740@tS.clean.pdf