Accertamento tributario ed utilizzabilità di documenti rinvenuti nella valigetta dell’Amministratore della società
La questione affrontata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 3182/2022 riguarda un avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di maggiore IRPEG, IRAP e IVA in relazione agli elementi raccolti nel corso di una verifica svolta nei confronti di una società all’interno dei locali in cui la medesima aveva sede.
Nel dettaglio, nel corso dell’ispezione, era stata rinvenuta documentazione extracontabile all’interno di una valigetta chiusa di proprietà dell’amministratore della società; detta documentazione attestava l’importo reale delle rimanenze di magazzino, parte delle quali non contabilizzate dalla contribuente.
In particolare, previa richiesta dei verificatori, la valigetta veniva consegnata spontaneamente da parte dell’amministratore della società, dunque senza coercizione alcuna nel corso dell’ispezione.
La V sezione della Suprema Corte si interrogava in merito alla validità dell’acquisizione degli atti contenuti nella valigetta messi a disposizione dell’Ufficio fiscale dall’amministratore della società ed in particolare:
- se, in caso di apertura della valigetta reperita in sede di accesso, la mancanza di autorizzazione di cui al d.P.R. n. 633/1972, art. 52, comma 3 (l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale) possa essere superata dal consenso prestato dal titolare del diritto;
- se il consenso può dirsi libero ed informato anche qualora l’amministrazione finanziaria non abbia informato il titolare del diritto della facoltà, di cui alla l. n. 212/2000, art. 12, comma 2, di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi della giustizia tributaria;
- se, infine, l’eventuale inosservanza del suddetto obbligo di informazione ed il conseguente vizio del consenso del titolare del diritto comporti l’inutilizzabilità della documentazione acquisita in mancanza della prescritta autorizzazione.
Quanto al primo quesito, le Sezioni Unite rilevano come, se con l’autorizzazione ex art. 52 d.P.R. n.633/1972 si realizza il corretto bilanciamento fra l’interesse fiscale all’acquisizione della borsa e del suo contenuto (art. 53 Cost.) ed il diritto alla inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), il medesimo equilibrio si realizza tutte le volte in cui sia lo stesso contribuente a dimostrare, con il suo contegno, una volontà adesiva alla richiesta di consegna della borsa da parte dei verificatori, dato che in tali ipotesi l’autorizzazione risulta non necessaria in conseguenza dell’atto volontario e consapevole del titolare del diritto.
Il principio di diritto affermato dunque è il seguente:
“In tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall’art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 è richiesta soltanto nel caso di “apertura coattiva”, e non anche ove l’attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente”.
Con riferimento al secondo quesito sulla questione della validità del consenso all’apertura della valigetta e della necessità, o meno, che il consenso stesso sia “informato”, le SS.UU. rilevano come non esiste allo stato, alcun indice normativo dal quale desumere che la disciplina in tema di apertura di borse, regolata dall’art.52 d.P.R. n.633/1972, sia condizionata all’adempimento di un obbligo informativo relativo alla necessità dell’autorizzazione del P.M. o del giudice.
Pertanto, in merito a questo secondo profilo, il principio di diritto affermato è il seguente:
“In tema di accertamento delle imposte, con riguardo all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prevista in materia di IVA dall’art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini della valida espressione del consenso alla apertura della borsa non è necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l’apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso nell’art. 52 cit. e neanche nell’art. 12, comma 2, della legge 212/2000”.
La soluzione offerta al secondo quesito assorbe inoltre l’esame del terzo quesito prospettato dall’ordinanza, relativo alle conseguenze dell’eventuale inosservanza dell’obbligo di informazione.