Messaggio INPS su blocco dei licenziamenti e accordi collettivi aziendali per la gestione degli esuberi

10 Febbraio 2021

Nel Messaggio INPS n.528/2021 l’Istituto esamina la previsione della legge di bilancio 2020 con cui si riconosce il diritto alla NASPI per coloro che risolvono consensualmente il rapporto in virtù di accordi collettivi, pendente il blocco dei licenziamenti. L’Istituto conferma che, ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è sufficiente la sottoscrizione dell’accordo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione allo stesso da parte del lavoratore.

Il diritto alla NASPI in caso di risoluzioni incentivate concordate a livello sindacale

La legge di bilancio riconosce il diritto alla NASPI ai lavoratori che risolvono il rapporto consensualmente in virtù di un accordo collettivo aziendale sottoscritto con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, senza coinvolgimento di RSU o RSA. Le interruzioni dei rapporti avvenute in modalità consensuale per effetto di accordi collettivi stipulati ai sensi della normativa richiamata vanno esposti all’interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “2A”. L’INPS chiarisce che l’accordo è valido anche se sottoscritto da una sola organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale.

Il riconoscimento del diritto alla NASPI, in assenza di licenziamento e/o dimissioni per giusta causa, costituisce una eccezione al quadro normativo generale. Si tratta di una disposizione simile a quella disposta in caso di risoluzione consensuale avanti alla commissione di conciliazione per dipendenti assunti antecedentemente il 7 marzo 2015 in aziende con organico superiore alle 15 unità, a seguito del tentativo obbligatorio previsto dall’art.7 legge n. 604/1966.

Nella lettura dell’Istituto l’accordo collettivo aziendale presupposto delle risoluzioni incentivanti dovrebbe contenere:

  • i profili e indicazione del personale eccedentario;
  • gli importi destinati all’incentivo all’esodo;
  • il termine entro il quale i lavoratori debbono aderire all’accordo;
  • l’eventuale sede ove riconoscere e corrispondere le somme finalizzate all’incentivo

Nella Circolare INPS n.111/2020 si chiede che, unitamente alla richiesta dell’indennità, si inoltri la copia del verbale di accordo collettivo e della documentazione attestante l’adesione all’accordo.

Il pagamento del ticket di ingresso alla NASPI

Nel Messaggio INPS n.528/2021 l’Istituto ricorda l’obbligo di pagamento del ticket di ingresso alla NASPI. Per i datori di lavoro che hanno risolto consensualmente il rapporto in virtù di accordi collettivi avvenuti precedentemente il 5 febbraio, il termine del versamento in un’unica soluzione è fissato entro la scadenza della denuncia del mese di marzo 2021, senza alcun onere aggiuntivo.

E’ l’art. 2, comma 31, legge n. 92/2012 che impone ai datori di lavoro simile contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato generi per il dipendente il diritto alla NASPI (cfr. Circ. INPS n. 140/2012, Circ. INPS n. 44/2013) La Circ. INPS n. 40/2020 chiarisce le modalità di calcolo, la casistica delle ipotesi nelle quali il ticket non è dovuto (come ad esempio il caso della c.d. “isopensione” ex art. 4 commi da 1 a 7-ter legge n. 92/2012, interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con dipendente già pensionato, risoluzione consensuale in sede protetta – ex art. 410 e 411 cpc – con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti, come precisato dal Ministero del Lavoro con nota del 12 febbraio 2016).

 

 

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